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Codice civile

Art. 2662 c.c. — Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.

Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non e' necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verita'.

Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purche' risulti da regolare documento.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Quando il diritto successorio dipende dalla rinuncia o dalla morte di un altro chiamato, la trascrizione deve rendere documentabile questo passaggio. Altri impedimenti sono dichiarati dal richiedente secondo la diversa regola del secondo comma.

La morte o la rinuncia richiedono il documento e la menzione nella nota. Per altre ragioni ostative la norma non impone il medesimo documento, ma pone a carico del richiedente il rischio di dichiarazioni non veritiere.

L’esonero documentale non accerta definitivamente l’impedimento né attribuisce un’eredità inesistente. Una causa constatata dopo la trascrizione si annota soltanto se risulta da regolare documento; l’eventuale risarcimento richiede un danno riconducibile alla dichiarazione falsa.

Esempio pratico

La sorella acquista la quota dopo la rinuncia del fratello: allega il documento della rinuncia e ne fa menzione nella nota successoria.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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