Codice civile
Art. 2660 c.c. — Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso. Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto. 2) la data di morte; 3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questa spettante; 4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’acquisto successorio richiede documenti e una nota capaci di ricostruire morte, titolo e beneficiario. Si aggiungono al titolo previsto dall’art. 2648 il certificato di morte e, per la successione testamentaria, copia o estratto autentico del testamento.
La nota distingue successione legale e testamentaria, precisa beni, quote, condizioni, termini e l’eventuale sostituzione fidecommissaria ammessa. L’identificazione immobiliare resta necessaria anche quando il testamento descrive i beni in modo non catastale.
La formalità non coincide con la denuncia fiscale di successione e non dimostra da sola l’accettazione dell’eredità. La nuova via documentale prevista nel 2025 dall’art. 2648 va coordinata con gli ulteriori dati richiesti qui.
Esempio pratico
Giulia eredita per testamento una casa indicata come abitazione familiare: nella nota successoria precisa i dati identificativi dell’immobile e allega i documenti prescritti.
Giurisprudenza
Identificazione testamentaria e nota successoria
Corte di cassazione, n. 1649, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’identificabilità dei beni può bastare per il testamento anche senza indicazioni catastali complete. La loro specificazione in sede di pubblicità successoria risponde a una funzione diversa e non coincide con un requisito generale di validità testamentaria.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017. Confronto dell’articolo e della sua versione con l’indice Normattiva del 14 ottobre 2026 e con la pagina editoriale, ove accessibile. Otto disposizioni in versione 1; art. 2660 nella versione 2 già presente nel consolidato storico. Fonte non presentata come codice integralmente aggiornato al 2026.