Codice civile
Art. 2667 c.c. — Atti compiuti per persona incapace
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione puo' anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, ne' dai loro eredi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Chi rappresenta o assiste una persona incapace deve curare la trascrizione delle vicende soggette a pubblicità per le quali ha svolto il proprio ufficio. La protezione personale non elimina le regole di opponibilità ai terzi.
L’omissione può essere opposta anche all’incapace, che conserva il regresso contro il rappresentante o amministratore obbligato. Occorrono quindi sia la formalità dovuta sia il collegamento con l’incarico esercitato.
Il responsabile dell’adempimento e i suoi eredi non possono invocare quella mancanza contro la persona rappresentata o amministrata. La regola va coordinata con i poteri effettivi dell’incarico e non rende ogni assistente responsabile di qualsiasi atto dell’incapace.
Esempio pratico
Il tutore omette di trascrivere una vendita in favore del minore: un terzo può opporre l’omissione, ma il tutore non può approfittarne e il minore può far valere il regresso.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017. Confronto dell’articolo e della sua versione con l’indice Normattiva del 14 ottobre 2026 e con la pagina editoriale, ove accessibile. Otto disposizioni in versione 1; art. 2660 nella versione 2 già presente nel consolidato storico. Fonte non presentata come codice integralmente aggiornato al 2026.