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Codice civile

Art. 2671 c.c. — Obbligo dei pubblici ufficiali 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel piu' breve tempo possibile, ed e' tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il pubblico ufficiale che riceve o autentica un atto soggetto a trascrizione deve farla eseguire nel più breve tempo possibile. L’obbligo protegge le parti dai rischi che sorgono nell’intervallo fra stipula e pubblicità.

Il ritardo può comportare risarcimento quando provoca un danno causalmente collegato all’omissione. Il decorso di trenta giorni rileva anche per le pene pecuniarie speciali, ma non concede un periodo iniziale di attesa liberamente utilizzabile.

La tempestività va valutata secondo le circostanze e gli adempimenti necessari. Il danno non si presume in qualsiasi ritardo; restano inoltre gli obblighi attribuiti da leggi speciali ad altre persone.

Esempio pratico

Il notaio ritarda la trascrizione e un creditore del venditore iscrive prima un’ipoteca: l’acquirente può far valere il danno derivante dal ritardo, provandone conseguenze e causalità.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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