Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2674-bis c.c. — Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva.

La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Quando sussistono dubbi gravi e fondati sulla trascrivibilità dell’atto o sull’iscrivibilità dell’ipoteca, la parte può chiedere l’esecuzione con riserva. È una tutela provvisoria della posizione pubblicitaria.

La procedura opera fuori dai casi di rifiuto previsti dall’art. 2674 e richiede l’istanza dell’interessato. La parte favorita deve poi proporre reclamo giudiziario secondo le disposizioni di attuazione applicabili.

La formalità con riserva non accerta definitivamente il diritto. Il procedimento sul reclamo ha funzione limitata e non sostituisce il successivo giudizio contenzioso; non si deve trattare la sua conclusione come sentenza definitiva sul titolo.

Esempio pratico

Un acquirente presenta un atto dalla trascrivibilità controversa: chiede la formalità con riserva e promuove il reclamo per conservarne gli effetti secondo la procedura prevista.

Giurisprudenza

  • Limiti del procedimento sulla formalità con riserva

    Corte di cassazione, n. 4410, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il reclamo sulla formalità con riserva serve a una tutela pubblicitaria provvisoria e non decide definitivamente il diritto controverso. Il provvedimento conclusivo non ha per questo i caratteri necessari al ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati