Codice civile
Art. 2673 c.c. — Obblighi del conservatore
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori
Testo dell'articolo
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.
Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I registri immobiliari sono accessibili a chiunque ne richieda ispezione, copie delle formalità o certificazioni. La pubblicità consente di conoscere la storia dei diritti senza dover dimostrare un rapporto contrattuale con il titolare.
L’accesso avviene secondo modalità e orari di legge. Per la copia dei titoli il terzo comma distingue il deposito originale presso il conservatore dagli originali custoditi fuori della circoscrizione indicata.
L’ispezione non certifica automaticamente la validità sostanziale di tutti gli atti e non sostituisce l’esame del titolo quando serve. I servizi informatici e i relativi costi seguono la disciplina speciale applicabile.
Esempio pratico
Prima di comprare una casa, Chiara richiede l’ispezione delle formalità e le copie necessarie a esaminare provenienza e gravami.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.