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Codice civile

Art. 2680 c.c. — Tenuta del registro generale d'ordine 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il testo prescrive cautele di integrità e continuità per il registro generale: vidimazione, sequenza delle date, approvazione delle correzioni e chiusura giornaliera. Lo scopo è evitare alterazioni dell’ordine documentale.

Nella tenuta cartacea occorre rispettare le formalità descritte. Nella gestione informatica si applica il coordinamento con le norme speciali sulla conservazione e sulla formazione del registro, senza inventare adempimenti materialmente incompatibili.

Queste regole organizzative non determinano da sole la nullità di una vendita o l’inefficacia di ogni formalità in presenza di qualsiasi irregolarità. Il concreto effetto giuridico richiede la verifica della disposizione violata e della vicenda contestata.

Esempio pratico

Una correzione del registro cartaceo deve restare riconoscibile e approvata, così che non sembri una nuova presentazione inserita retroattivamente.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Formulazione documentale storica conservata; adempimenti informatici da coordinare con le leggi speciali, senza inventare procedure.

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