Codice civile
Art. 2664 c.c. — Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il conservatore custodisce il titolo e inserisce una nota nella raccolta delle trascrizioni, collegandola alla data di consegna e al registro generale. Restituisce poi al richiedente la nota con la certificazione della formalità.
La numerazione e il raccordo con il registro d’ordine permettono di ricostruire quale titolo sia stato presentato e in quale sequenza. La ricevuta e la certificazione documentano fasi diverse dell’adempimento.
La certificazione dell’esecuzione non equivale a una garanzia della validità sostanziale del contratto. Le descrizioni cartacee del testo devono essere coordinate con le disposizioni speciali che regolano conservazione e trasmissione informatica.
Esempio pratico
Dopo la presentazione di una vendita, il professionista verifica la certificazione della trascrizione e i suoi estremi, senza confonderla con il mero invio della richiesta.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Formulazione documentale storica conservata; adempimenti informatici da coordinare con le leggi speciali, senza inventare procedure.