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Art. 2679 c.c. — Altri registri da tenersi dal conservatore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Accanto al registro generale esistono registri particolari per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. La distinzione organizza formalità che hanno oggetti ed effetti diversi.

Il collegamento con la documentazione e con l’ordine di presentazione segue le regole richiamate dall’art. 2664. Sono tenuti anche gli ulteriori registri imposti dalla legge.

L’esistenza di un registro particolare non crea da sé un diritto o un effetto di priorità: questi dipendono dalla formalità e dalle norme sostanziali. La tenuta informatica richiede il coordinamento con le disposizioni speciali.

Esempio pratico

Nella ricerca di una vendita e di una successiva ipoteca, il professionista distingue la trascrizione dalla iscrizione e ne confronta gli estremi nel registro generale.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Formulazione documentale storica conservata; adempimenti informatici da coordinare con le leggi speciali, senza inventare procedure.

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