Codice civile
Art. 2695 c.c. — Forme e modalita' della trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli. In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Forme e modalità della trascrizione dei mobili registrati dipendono anzitutto dalle norme speciali: codice della navigazione per navi e aeromobili, legislazione specifica per autoveicoli.
Le regole immobiliari intervengono soltanto in mancanza di disposizioni speciali e quando risultano applicabili. Bisogna quindi verificare prima titolo, nota, ufficio e procedimento propri del registro competente.
Non è corretto trasferire automaticamente al PRA o ai registri navali tutte le procedure immobiliari. Il rinvio residuale riguarda le forme compatibili e non modifica da solo l’effetto sostanziale attribuito alla formalità.
Esempio pratico
Per trascrivere la vendita di un aeromobile, il professionista segue il codice della navigazione e ricorre alle norme immobiliari soltanto per eventuali lacune compatibili.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017. Confronto dell’articolo e della sua versione con l’indice Normattiva del 14 ottobre 2026 e con la pagina editoriale, ove accessibile. Otto disposizioni in versione 1; art. 2660 nella versione 2 già presente nel consolidato storico. Fonte non presentata come codice integralmente aggiornato al 2026.