Codice civile
Art. 2696 c.c. — Rinvio
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III; Sezione II - Trascrizione relativa ad altri beni mobili
Testo dell'articolo
Per gli altri beni mobili per cui e' disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per i mobili soggetti a pubblicità diversi dalle categorie trattate nella sezione precedente, il codice rinvia alle leggi che li riguardano. Non costruisce una procedura generale valida per ogni possibile bene mobile.
Occorre accertare che una legge preveda realmente la trascrizione di determinati atti e individuare quali beni, diritti e formalità essa comprenda. La disciplina speciale determina anche la portata della pubblicità.
Un semplice elenco amministrativo non deve essere trattato come registro di opponibilità civilistica senza verificare la fonte. Né la norma rende trascrivibili tutti gli atti relativi a qualsiasi bene identificabile.
Esempio pratico
Per un bene mobile soggetto a un registro speciale, l’interprete verifica la legge istitutiva prima di attribuire alla registrazione gli effetti tipici della pubblicità immobiliare.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.