Codice civile
Art. 2694 c.c. — Richiamo di altre leggi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il codice lascia operare le disposizioni della navigazione e delle leggi speciali che prevedono ulteriori atti da trascrivere. La pubblicità dei mobili registrati si costruisce anche attraverso le norme di settore.
Occorre identificare la disposizione speciale vigente e verificare la compatibilità delle sue regole con il capo. La categoria del bene determina quale corpo normativo debba essere consultato.
Il rinvio non autorizza la pubblicità di qualsiasi negozio per iniziativa privata e non attribuisce a tutte le formalità il medesimo effetto. La disposizione speciale può stabilire presupposti, destinatari ed effetti propri.
Esempio pratico
Per un atto riguardante una nave non compreso nell’elenco generale, il richiedente verifica se il codice della navigazione ne preveda espressamente la trascrizione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017. Confronto dell’articolo e della sua versione con l’indice Normattiva del 14 ottobre 2026 e con la pagina editoriale, ove accessibile. Otto disposizioni in versione 1; art. 2660 nella versione 2 già presente nel consolidato storico. Fonte non presentata come codice integralmente aggiornato al 2026.