Codice civile
Art. 2704 c.c. — Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione II
Testo dell'articolo
La data della scrittura privata della quale non e' autenticata la sottoscrizione non e' certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura e' stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita' della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata puo' essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' ammettere qualsiasi mezzo di prova.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La data scritta dalle parti non è automaticamente opponibile ai terzi. La certezza deriva dalla registrazione o dagli altri eventi indicati, oppure da un fatto che dimostri con pari sicurezza l’anteriorità del documento.
Va individuato il soggetto terzo e il momento rispetto al quale la data deve essere certa. Per dichiarazioni unilaterali non rivolte a persona determinata e per quietanze operano le regole probatorie specifiche del secondo comma.
La data certa non prova da sola la validità del contratto o l’effettivo adempimento. Anche un evento esterno deve collegarsi proprio alla scrittura controversa; non basta un riferimento generico a una precedente intesa.
Esempio pratico
Un creditore produce una scrittura datata prima dell’apertura della procedura concorsuale: verifica un evento certo di formazione anteriore, anziché affidarsi alla sola data manoscritta.
Giurisprudenza
Trust e norme nazionali sull’opponibilità
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 18084, 2025, Rv. 675225-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’opponibilità del trust ai terzi richiede il rispetto delle norme inderogabili nazionali, comprese quelle sulla data certa. La legge del disponente non può sostituire queste tutele.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.