Codice civile
Art. 2706 c.c. — Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione II
Testo dell'articolo
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La riproduzione del telegramma ricevuta dal destinatario si presume conforme all’originale fino a prova contraria. La regola permette di utilizzare il messaggio consegnato senza chiedere sempre un confronto preliminare con l’originale.
Chi contesta la conformità deve introdurre elementi capaci di dimostrare la divergenza. Se il mittente ha richiesto la collazione secondo i regolamenti, opera inoltre una presunzione di assenza di sua colpa per le differenze.
Conformità del testo, provenienza e responsabilità per l’errore sono questioni diverse. La presunzione di assenza di colpa è superabile e non esclude automaticamente qualsiasi pretesa risarcitoria verso chi abbia causato il difetto di trasmissione.
Esempio pratico
Il destinatario riceve un telegramma con una cifra diversa dall’originale: il confronto documenta la divergenza e permette di esaminare separatamente la responsabilità dell’errore.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.