Codice civile
Art. 2707 c.c. — Carte e registri domestici
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione II
Testo dell'articolo
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le annotazioni domestiche possono fare prova contro il loro autore quando attestano espressamente un pagamento ricevuto o suppliscono alla mancanza del titolo a favore di un creditore. Non ogni appunto personale ha questa efficacia.
Occorre una scrittura riconducibile all’autore e un contenuto che rientri nelle due ipotesi previste. Il testo deve essere letto nel contesto per comprendere quale rapporto e quale fatto documenti.
L’appunto non diventa una prova costruita a proprio favore dal debitore o dal creditore. Le annotazioni generiche e le semplici previsioni di spesa non equivalgono necessariamente al riconoscimento di un pagamento o di un debito.
Esempio pratico
Nel quaderno del creditore compare l’annotazione esplicita di un saldo ricevuto dal debitore: quest’ultimo la utilizza contro l’autore per provare l’avvenuto pagamento.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.