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Art. 2707 c.c. — Carte e registri domestici 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione II

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le annotazioni domestiche possono fare prova contro il loro autore quando attestano espressamente un pagamento ricevuto o suppliscono alla mancanza del titolo a favore di un creditore. Non ogni appunto personale ha questa efficacia.

Occorre una scrittura riconducibile all’autore e un contenuto che rientri nelle due ipotesi previste. Il testo deve essere letto nel contesto per comprendere quale rapporto e quale fatto documenti.

L’appunto non diventa una prova costruita a proprio favore dal debitore o dal creditore. Le annotazioni generiche e le semplici previsioni di spesa non equivalgono necessariamente al riconoscimento di un pagamento o di un debito.

Esempio pratico

Nel quaderno del creditore compare l’annotazione esplicita di un saldo ricevuto dal debitore: quest’ultimo la utilizza contro l’autore per provare l’avvenuto pagamento.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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