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Codice civile

Art. 2705 c.c. — Telegramma 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione II

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e' sottoscritto dal mittente, ovvero se e' state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione puo' essere autenticata da notaio. Se l'identita' della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma e' stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e' ammessa la prova contraria.

Il mittente puo' fare indicare nel telegramma se l'originale e' stato firmato con o senza autenticazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il telegramma può avere efficacia di scrittura privata anche senza firma dell’originale, se è consegnato o fatto consegnare dal mittente. La norma considera il collegamento fra dichiarazione trasmessa e sua effettiva provenienza.

Occorre provare la sottoscrizione oppure la consegna riconducibile al mittente. L’autenticazione della firma e l’accertamento regolamentare dell’identità hanno regimi distinti, essendo ammessa la prova contraria nel secondo caso.

La ricezione non dimostra sempre chi abbia ordinato l’invio. L’eventuale incarico a un terzo deve essere accertato; questa disciplina non si applica automaticamente a ogni messaggio elettronico o servizio di comunicazione diverso.

Esempio pratico

Una lavoratrice fa inviare a proprio nome un telegramma tramite un familiare: se la provenienza è contestata, dimostra l’incarico impartito e il contenuto della dichiarazione.

Giurisprudenza

  • Telegramma inviato su incarico del lavoratore

    Corte di cassazione, n. 7451, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’impugnazione del licenziamento può risultare da un telegramma dettato telefonicamente da un incaricato a nome del lavoratore. In caso di contestazione deve essere dimostrato l’incarico, anche attraverso mezzi ordinari ammessi.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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