Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2715 c.c. — Copie di scritture private originali depositate 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VI

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La copia di una scrittura privata depositata presso un ufficio pubblico può avere l’efficacia dell’originale quando è rilasciata dal depositario autorizzato. La copia resta una scrittura privata, non un atto pubblico quanto al contenuto.

Occorrono deposito, potere di rilascio e corrispondenza documentale. Le disposizioni speciali possono consentire copie notarili in condizioni ulteriori rispetto al deposito descritto dal codice.

La certificazione della copia non dimostra da sola l’autenticità della firma originaria o la verità delle dichiarazioni. Restano i rimedi e i limiti probatori del documento riprodotto.

Esempio pratico

Una scrittura depositata in un pubblico ufficio viene rilasciata in copia dal depositario competente: la parte la utilizza con il regime probatorio dell’originale privato.

Giurisprudenza

  • Copie notarili e disciplina speciale

    Corte di cassazione, n. 3694, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Le norme speciali possono consentire al notaio il rilascio di copie di documenti esibiti, anche quando non sono depositati nei suoi atti. Resta il potere dell’autorità competente di richiedere gli originali.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati