Codice civile
Art. 2716 c.c. — Mancanza dell'atto originale o di copia depositata
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VI
Testo dell'articolo
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformita' dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e' rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformita' dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e' rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticita' dell'originale mancante.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Quando manca l’originale, le copie qualificate possono conservare efficacia probatoria. Difetti esteriori come abrasioni, cancellature o intercalazioni affidano invece al giudice la valutazione del loro valore.
La copia deve rientrare nei regimi degli articoli 2714 o 2715. Per la scrittura privata resta comunque possibile discutere l’autenticità dell’originale mancante.
La norma non riguarda indiscriminatamente qualsiasi fotocopia e non consente di confondere conformità della riproduzione e attribuzione della firma. La perdita del documento non elimina da sola gli oneri probatori della parte.
Esempio pratico
L’originale privato depositato è andato perduto ma resta una copia qualificata con cancellature: il giudice ne apprezza l’efficacia, mantenendo aperta la questione sull’autenticità.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.