Codice civile
Art. 2714 c.c. — Copie di atti pubblici
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VI
Testo dell'articolo
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le copie di atti pubblici rilasciate nelle forme prescritte da depositari autorizzati hanno la fede dell’originale. La regola comprende anche le copie di copie nelle condizioni specificamente previste.
Occorrono il deposito pubblico, il potere di rilascio e il rispetto delle formalità. L’efficacia dell’originale resta quella propria dell’atto pubblico e dei fatti che esso può attestare.
Una semplice fotocopia con timbro non soddisfa automaticamente questi requisiti. La copia non sana un originale invalido e non estende la pubblica fede alla verità sostanziale di ogni dichiarazione contenuta.
Esempio pratico
Il pubblico depositario autorizzato rilascia una copia dell’atto notarile secondo le forme previste: il documento riproduce la stessa efficacia probatoria dell’originale.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.