Codice civile
Art. 2723 c.c. — Patti posteriori alla formazione del documento
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo III - Della prova testimoniale
Testo dell'articolo
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, e' stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualita' delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Un patto aggiunto o contrario concluso dopo il documento può essere provato con testimoni se il giudice ne ritiene verosimile la stipulazione verbale. Il codice distingue la modifica successiva dal patto già esistente al momento dello scritto.
Contano qualità delle parti, natura del contratto e circostanze concrete. Occorre individuare una modifica successiva e non semplicemente attribuire una data posteriore a un’intesa preesistente.
La facoltà probatoria non supera i requisiti di forma necessari alla validità. Un nuovo contratto autonomo, invece, non deve essere confuso con una semplice aggiunta al rapporto originario.
Esempio pratico
Dopo l’appalto scritto le parti concordano un diverso termine di consegna: il giudice valuta se le circostanze consentano di provare la modifica verbale con testimoni.
Giurisprudenza
Lavori autonomi oltre l’appalto
Corte di cassazione, n. 16222, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Lavori ulteriori che costituiscono un’opera autonoma o radicalmente diversa possono derivare da un nuovo negozio e non da un semplice patto aggiunto. La qualificazione incide sul limite dell’art. 2723.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.