Codice civile
Art. 2730 c.c. — Nozione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo V - Della confessione
Testo dell'articolo
La confessione e' la dichiarazione che una parte fa della verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione e' giudiziale o stragiudiziale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La confessione riguarda fatti riconosciuti come veri da una parte e sfavorevoli a essa, favorevoli all’altra. Può essere resa nel processo oppure fuori da esso, con regimi differenti.
Occorre una dichiarazione riferibile alla parte su un fatto concreto. La capacità e la disponibilità del diritto sono controllate separatamente; per le dichiarazioni del rappresentante contano i poteri dell’incarico.
Un’opinione giuridica, una proposta transattiva o una dichiarazione genericamente conciliante non costituiscono automaticamente confessione. Le ammissioni del solo difensore non sono sempre attribuibili alla parte come prova legale.
Esempio pratico
Il debitore dichiara alla controparte di avere ricevuto la somma prestata: il fatto può avere natura confessoria, distinta dalla sua opinione sulla validità del contratto.
Giurisprudenza
Dichiarazioni difensive sottoscritte dalla parte
Corte di cassazione, n. 11228, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Le dichiarazioni contenute nella comparsa possono essere riferite direttamente alla parte quando questa sottoscrive personalmente il documento e ne assume il contenuto. Vanno comunque verificati fatto sfavorevole e altri requisiti confessori.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.