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Codice civile

Art. 2730 c.c. — Nozione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo V - Della confessione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La confessione e' la dichiarazione che una parte fa della verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

La confessione e' giudiziale o stragiudiziale.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La confessione riguarda fatti riconosciuti come veri da una parte e sfavorevoli a essa, favorevoli all’altra. Può essere resa nel processo oppure fuori da esso, con regimi differenti.

Occorre una dichiarazione riferibile alla parte su un fatto concreto. La capacità e la disponibilità del diritto sono controllate separatamente; per le dichiarazioni del rappresentante contano i poteri dell’incarico.

Un’opinione giuridica, una proposta transattiva o una dichiarazione genericamente conciliante non costituiscono automaticamente confessione. Le ammissioni del solo difensore non sono sempre attribuibili alla parte come prova legale.

Esempio pratico

Il debitore dichiara alla controparte di avere ricevuto la somma prestata: il fatto può avere natura confessoria, distinta dalla sua opinione sulla validità del contratto.

Giurisprudenza

  • Dichiarazioni difensive sottoscritte dalla parte

    Corte di cassazione, n. 11228, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Le dichiarazioni contenute nella comparsa possono essere riferite direttamente alla parte quando questa sottoscrive personalmente il documento e ne assume il contenuto. Vanno comunque verificati fatto sfavorevole e altri requisiti confessori.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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