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Codice civile

Art. 2751 c.c. — Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi; 2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi; 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La norma protegge alcuni crediti essenziali della vita familiare con un privilegio generale sui mobili del debitore. L’ordine interno parte dalle spese funerarie necessarie, prosegue con quelle dell’ultima malattia e con le forniture indispensabili, e termina con gli alimenti dovuti per legge.

Occorre provare natura, importo e periodo del credito: sei mesi per infermità e somministrazioni, tre mesi per gli alimenti. Le spese funerarie sono commisurate agli usi; vitto, abiti e alloggio alla stretta necessità.

Il privilegio non copre qualsiasi spesa familiare né gli alimenti promessi solo per contratto. Nel concorso con altre categorie si applica l’art. 2778; l’estensione sugli immobili è solo sussidiaria alle condizioni dell’art. 2776.

Esempio pratico

Un fornitore reclama pasti indispensabili consegnati alla famiglia nei quattro mesi precedenti la morte del debitore: documenta le consegne per chiedere la prelazione, escludendo dal credito privilegiato le forniture voluttuarie.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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