Codice civile
Art. 433 c.c. — Persone obbligate
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La legge individua gli obbligati agli alimenti secondo un ordine: coniuge, figli e discendenti, genitori e ascendenti con adottanti, quindi affini e fratelli. L’ordine si coordina con capacità economiche, concorso e precedenza del donatario.
Esempio pratico
Una persona in bisogno chiede aiuto ai fratelli: prima si verifica se gli obbligati dei gradi anteriori siano presenti e in grado di contribuire, oltre alle risorse effettivamente disponibili.
Giurisprudenza
Alimenti e mantenimento del figlio adulto con disabilità
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 2710, 2024, Rv. 670216-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
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