Codice civile
Art. 2799 c.c. — Indivisibilita' del pegno
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Il pegno e' indivisibile e garantisce il credito finche' questo non e' integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno e' divisibile.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il pegno rimane interamente a garanzia del credito fino al suo integrale soddisfacimento, anche se credito o oggetto sono divisibili. Il pagamento di una quota non riduce automaticamente la garanzia a una parte equivalente dei beni.
Devono essere individuati credito garantito e beni vincolati. Un accordo valido può regolare svincoli parziali, ma non si presumono in base alla divisibilità materiale dell’oggetto o alla presenza di più debitori.
L’indivisibilità non sana l’indeterminatezza del credito e non consente di includere indiscriminatamente nuovi debiti. Se il pegno garantisce più crediti, la permanenza della garanzia va verificata rispetto ai crediti sufficientemente individuati e al contenuto dell’atto.
Esempio pratico
Due beni garantiscono un finanziamento di 30.000 euro: dopo il pagamento di 20.000 il debitore non può pretendere automaticamente la restituzione di uno dei beni, salvo un accordo di svincolo o altra regola pertinente.
Giurisprudenza
Più crediti e indivisibilità della garanzia
Corte di cassazione, n. 19960, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Un pegno unitario può garantire più crediti e permane per intero a tutela di quello sufficientemente individuato, anche se altri crediti richiamati non soddisfano il requisito di identificazione.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.