Codice civile
Art. 2798 c.c. — Assegnazione della cosa in pagamento
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
In alternativa alla vendita il creditore può chiedere al giudice l’assegnazione del bene in pagamento fino alla concorrenza del debito. Il valore deve risultare da perizia o dal prezzo corrente se il bene ha un prezzo di mercato.
Occorrono domanda, credito da soddisfare e una valutazione idonea a confrontare il valore della cosa con il debito. L’assegnazione produce il soddisfacimento nei limiti riconosciuti dal giudice.
Non è una clausola di acquisto automatico al mancato pagamento: resta distinta dal patto commissorio. Se il valore supera il credito, l’eccedenza non può essere assorbita come vantaggio ingiustificato; il provvedimento deve regolare il relativo conguaglio e gli altri interessi pertinenti.
Esempio pratico
Un bene dato in pegno vale 15.000 euro e il debito è 10.000: il creditore chiede assegnazione giudiziale sulla base della stima, con disciplina dell’eccedenza, senza appropriarsi unilateralmente dell’intero valore.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.