Codice civile
Art. 2856 c.c. — Surrogazione del creditore perdente
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VI - Dell’ordine delle ipoteche
Testo dell'articolo
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o piu' immobili, qualora si trovi perdente perche' sul loro prezzo si e' in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, puo' surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore ipotecario rimasto incapiente può surrogarsi nella garanzia del creditore anteriore soddisfatto su altri beni dello stesso debitore. Il rimedio impedisce che la scelta del bene da escutere pregiudichi ingiustificatamente il creditore successivo.
Occorrono anteriorità della garanzia soddisfatta, incapienza e altri beni già compresi nella stessa ipoteca. La preferenza del surrogante riguarda i creditori posteriori alla sua iscrizione.
Non si crea una garanzia su beni mai vincolati al creditore soddisfatto. Beni del terzo datore, alienazioni protette e formalità d’annotazione seguono i limiti dell’art. 2857; la disciplina contempla anche incapienza causata da privilegi immobiliari.
Esempio pratico
La banca anteriore si paga sul solo immobile gravato anche dalla banca successiva: quest’ultima verifica il subingresso sugli altri immobili già garantiti alla prima.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.
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