Codice civile
Art. 2857 c.c. — Limiti della surrogazione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VI - Dell’ordine delle ipoteche
Testo dell'articolo
La surrogazione non si puo' esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, ne' sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione e' stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente puo' esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La surrogazione del creditore perdente non opera indiscriminatamente su ogni bene già garantito al creditore soddisfatto. Sono esclusi beni del terzo datore e alienazioni trascritte prima dell’iscrizione del creditore perdente.
Per beni successivamente acquistati dal debitore può rilevare l’estensione della precedente ipoteca giudiziale. Per esercitare la surrogazione occorre annotazione, fondata sullo stato di graduazione che documenta l’incapienza.
Anteriorità e titolarità devono essere provate; il semplice pagamento di un creditore superiore non autorizza a colpire un terzo protetto. Restano i limiti di valore e grado della garanzia cui si subentra.
Esempio pratico
Il creditore incapiente individua un secondo bene del debitore e controlla cronologia e titolo prima di annotare il subingresso; esclude il bene garantito da un terzo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.