Codice civile
Art. 2863 c.c. — Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente
Testo dell'articolo
Finche' non sia avvenuta la vendita, il terzo puo' ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita' delle parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Prima della vendita il terzo può recuperare il bene rilasciato pagando crediti iscritti, accessori e spese. Dopo la vendita ha diritto all’eventuale residuo del prezzo una volta soddisfatti i creditori.
Si verificano stadio dell’esecuzione, importi dovuti e capienza. Se il processo si estingue per rinuncia o inattività, il rilascio non produce l’effetto previsto per l’esecuzione proseguita.
Il recupero non deriva da un pagamento parziale arbitrariamente scelto. Rilascio, vendita ed estinzione del processo hanno effetti diversi; il residuo non può essere trattenuto senza titolo dai creditori già soddisfatti.
Esempio pratico
Il terzo reperisce fondi prima della vendita: verifica l’intero importo necessario per recuperare il bene, compresi accessori e spese.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.