Codice civile
Art. 2872 c.c. — Modalita' della riduzione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.
Questa restrizione puo' aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La riduzione può diminuire la somma d’iscrizione o restringere la garanzia a parte dei beni. Anche un solo immobile può essere parzialmente liberato se le parti sono distinte o comodamente distinguibili.
Occorre scegliere il tipo di riduzione e provare i presupposti degli articoli successivi. Divisibilità materiale e sufficienza della cautela vanno valutate concretamente.
La norma descrive modalità, non attribuisce riduzione per qualsiasi richiesta del debitore. Indivisibilità dell’ipoteca, patti e titoli giudiziali non scompaiono; una domanda giudiziale segue competenza e procedimento pertinenti.
Esempio pratico
Più immobili garantiscono un credito: il debitore chiede una restrizione ad alcuni beni, dimostrando presupposti e sufficienza della cautela residua.
Giurisprudenza
Riduzione dell’ipoteca e foro del bene
Corte di cassazione, n. 18681, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fonte riconduce l’azione di riduzione al diritto reale immobiliare e al tribunale del luogo del bene ai sensi dell’art. 21 c.p.c., anche quando la domanda presuppone l’accertamento negativo del credito.
Fonte →
Note
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