Codice civile
Art. 2873 c.c. — Esclusione della riduzione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Non e' ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantita' dei beni ne' riguardo alla somma, se la quantita' dei beni o la somma e' stata determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali cosi' da estinguere almeno il quinto del debito originario, si puo' chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni puo' chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della cautela.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La riduzione ordinariamente non è ammessa quando beni o somma sono determinati per accordo o sentenza. Sono però previste eccezioni per pagamenti che estinguano almeno un quinto del debito e per sopraelevazioni successive.
Il pagamento parziale deve essere provato e la riduzione della somma deve essere proporzionale. Per le sopraelevazioni occorre rispettare il margine di cautela dell’art. 2876.
Non ogni rimborso parziale libera parte dei beni, né la riduzione della somma coincide con uno svincolo materiale. Credito originario, accessori e valore residuo richiedono una ricostruzione coerente.
Esempio pratico
Il debitore ha rimborsato almeno un quinto del debito originario: verifica la riduzione proporzionale della somma garantita, senza pretendere automaticamente la liberazione di un intero immobile.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.