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Art. 2871 c.c. — Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono piu' debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero.

Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e puo' esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il terzo datore che paga o subisce l’espropriazione ha regresso contro il debitore. La norma regola inoltre rapporti con debitori solidali, fideiussori, altri datori e subingresso nelle garanzie.

Si deve dimostrare il pagamento o sacrificio del bene e individuare le obbligazioni garantite. Verso più debitori solidali garantiti il regresso può essere per l’intero; verso altri terzi datori è limitato alla rispettiva porzione.

Regresso e surrogazione non consentono doppio recupero. Garanzia reale e fideiussione non sono la stessa fattispecie; il precedente sul datore di pegno va usato come collegamento sistematico, non trasferito senza verifica a ogni ipoteca.

Esempio pratico

Il terzo paga il debito garantito: documenta l’esborso e distingue il recupero verso il debitore dalle quote dovute dagli altri datori.

Giurisprudenza

  • Regresso del terzo datore: collegamento sistematico al pegno

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 7389, 2024, Rv. 670620-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nella fattispecie di terzo datore di pegno, il repertorio esclude l’applicazione automatica dell’art. 1952 sul mancato avviso al debitore, salva un’espressa scelta negoziale. Il richiamo all’art. 2871 offre un collegamento sistematico alla disciplina del regresso del garante reale.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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