Codice civile
Art. 2899 c.c. — Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XIII - Della rinunzia all’ipoteca
Testo dell'articolo
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli e' stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non puo' rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili ne' astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con cio' favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, e' responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Dopo le notificazioni individuate dalla norma, rinuncia o astensione del creditore non devono favorire altri soggetti a danno di creditori o acquirenti anteriori protetti. In mancanza di giusti motivi può sorgere responsabilità per danni.
Occorrono garanzia su più immobili, stadio previsto della procedura, vantaggio altrui e pregiudizio al soggetto protetto. Devono essere provati condotta e danno.
Non è un divieto assoluto di ogni rinuncia: rilevano giusti motivi e condizioni specifiche. La responsabilità non crea automaticamente nuove ipoteche o modifica ogni graduatoria; si distingue dall’efficacia formale della rinuncia.
Esempio pratico
Il creditore abbandona senza giustificazione un bene, spostando l’escussione a danno del creditore anteriore tutelato: si valuta il danno concretamente prodotto.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.