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Codice civile

Art. 2915 c.c. — Atti che limitano la disponibilita' dei beni pignorati 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilita', se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Vincoli di indisponibilità, atti e domande soggetti a trascrizione devono avere la priorità richiesta per pregiudicare il pignorante e gli intervenuti. La pubblicità delimita gli effetti del vincolo.

Occorre individuare natura dell’atto, bene, data certa o trascrizione e momento del pignoramento. Le domande giudiziali hanno i propri effetti prenotativi.

Non basta che il rapporto sostanziale sia sorto prima: nei casi previsti conta la formalità. La norma non rende nullo ogni vincolo successivo né sostituisce la disciplina delle singole domande trascrivibili.

Esempio pratico

La domanda sul trasferimento dell’immobile viene trascritta dopo il pignoramento: si verifica se i suoi effetti siano opponibili ai creditori della procedura.

Giurisprudenza

  • Usucapione e creditore pignorante anteriore

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 12811, 2026, Rv. 678612-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Quando il pignoramento è stato trascritto prima della domanda di usucapione, il creditore pignorante deve partecipare al giudizio nelle condizioni indicate dalla pronuncia. La sentenza resa senza di lui non può essergli opposta come se fosse stato vincolato dall’accertamento.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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