Codice civile
Art. 2916 c.c. — Ipoteche e privilegi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e' necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nel riparto non si considerano le ipoteche iscritte dopo il pignoramento e gli altri privilegi individuati dalla norma. La procedura delimita le prelazioni spendibili sul ricavato.
Si verificano data dell’iscrizione, nascita del credito privilegiato e eventuali disposizioni speciali. Va distinta iscrizione della garanzia da anteriorità del credito.
Il credito non necessariamente scompare: può concorrere senza quella prelazione, se ammesso secondo il rito. La sola anteriorità del contratto non anticipa una successiva iscrizione ipotecaria.
Esempio pratico
Il creditore iscrive ipoteca giudiziale dopo il pignoramento: nel riparto non presume un grado ipotecario opponibile alla procedura.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.