Codice civile
Art. 2914 c.c. — Alienazioni anteriori al pignoramento
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalita' di mobili che non abbiano data certa;
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Anche un’alienazione anteriore può essere inopponibile se manca la priorità pubblicitaria o documentale richiesta. Il contratto da solo non rende sempre il trasferimento efficace contro il pignorante.
Per immobili e mobili registrati rileva la trascrizione; per crediti notifica o accettazione; per altri mobili possesso o data certa secondo la categoria prevista.
Non si applica lo stesso criterio a ogni bene. La cessione della posizione contrattuale non coincide automaticamente con la cessione di un credito pignorabile; occorre identificarne oggetto ed effetti.
Esempio pratico
Il credito è ceduto prima del pignoramento ma notificato al debitore ceduto soltanto dopo: si verifica l’inopponibilità nella procedura.
Giurisprudenza
Cessione del contratto e credito pignorabile
Corte di cassazione, n. 14682, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue trasferimento della posizione contrattuale e cessione di crediti, anche futuri, riconducibili alle attività del cedente compiute prima della cessione.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.