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Codice civile

Art. 2914 c.c. — Alienazioni anteriori al pignoramento 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;

2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalita' di mobili che non abbiano data certa;

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Anche un’alienazione anteriore può essere inopponibile se manca la priorità pubblicitaria o documentale richiesta. Il contratto da solo non rende sempre il trasferimento efficace contro il pignorante.

Per immobili e mobili registrati rileva la trascrizione; per crediti notifica o accettazione; per altri mobili possesso o data certa secondo la categoria prevista.

Non si applica lo stesso criterio a ogni bene. La cessione della posizione contrattuale non coincide automaticamente con la cessione di un credito pignorabile; occorre identificarne oggetto ed effetti.

Esempio pratico

Il credito è ceduto prima del pignoramento ma notificato al debitore ceduto soltanto dopo: si verifica l’inopponibilità nella procedura.

Giurisprudenza

  • Cessione del contratto e credito pignorabile

    Corte di cassazione, n. 14682, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce distingue trasferimento della posizione contrattuale e cessione di crediti, anche futuri, riconducibili alle attività del cedente compiute prima della cessione.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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