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Codice civile

Art. 2917 c.c. — Estinzione del credito pignorato 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’estinzione successiva del credito pignorato non pregiudica il procedente e gli intervenuti. Il debitore esecutato e il terzo non possono svuotare il vincolo con vicende sopravvenute inopponibili.

Si individuano credito oggetto della misura, momento del pignoramento e causa estintiva. Per compensazione e altri meccanismi si ricostruiscono i relativi presupposti temporali.

Non si crea un credito inesistente prima del vincolo e non si ignora ogni eccezione del terzo. L’efficacia sostanziale tra le parti va distinta dall’opponibilità ai creditori.

Esempio pratico

Dopo il pignoramento del credito il debitore e il cliente ne concordano la remissione: si verifica se possa pregiudicare il creditore procedente.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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