Codice civile
Art. 2918 c.c. — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Cessioni e liberazioni di canoni futuri hanno specifici limiti d’opponibilità al pignorante. Il codice distingue durata oltre il triennio, trascrizione e data certa.
Per gli atti ultratriennali occorre priorità della trascrizione. Per gli altri casi previsti serve data certa anteriore, con effetto comunque limitato a un anno dal pignoramento.
Non basta un generico pagamento anticipato per sottrarre tutti i futuri frutti. Durata e pubblicità devono risultare; tutela del pignorante e opponibilità all’acquirente sono regole collegate ma distinte.
Esempio pratico
Il debitore cede cinque anni di affitti senza trascrivere prima del pignoramento: si verifica il limite d’efficacia invece di escludere tutti i canoni dal riparto.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.