Codice civile
Art. 2917 c.c. — Estinzione del credito pignorato
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’estinzione successiva del credito pignorato non pregiudica il procedente e gli intervenuti. Il debitore esecutato e il terzo non possono svuotare il vincolo con vicende sopravvenute inopponibili.
Si individuano credito oggetto della misura, momento del pignoramento e causa estintiva. Per compensazione e altri meccanismi si ricostruiscono i relativi presupposti temporali.
Non si crea un credito inesistente prima del vincolo e non si ignora ogni eccezione del terzo. L’efficacia sostanziale tra le parti va distinta dall’opponibilità ai creditori.
Esempio pratico
Dopo il pignoramento del credito il debitore e il cliente ne concordano la remissione: si verifica se possa pregiudicare il creditore procedente.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.