Codice civile
Art. 2919 c.c. — Effetto traslativo della vendita forzata
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La vendita forzata trasferisce i diritti dell’esecutato, con le protezioni previste contro diritti inopponibili alla procedura. Non è una promessa negoziale privata ma un trasferimento giudiziale.
Si verificano diritto effettivo del debitore, bene individuato e formalità concorrenti. Per mobili rilevano anche gli effetti del possesso di buona fede.
Non si trasferisce sempre un diritto maggiore di quello espropriato. Diritti opponibili, evizione e limiti della descrizione del bene restano da valutare; non ogni pretesa anteriore sopravvive automaticamente.
Esempio pratico
Una casa è aggiudicata dopo un’alienazione inopponibile al pignorante: l’acquirente verifica la protezione del proprio trasferimento rispetto a quella vendita.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.