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Codice civile

Art. 2919 c.c. — Effetto traslativo della vendita forzata 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La vendita forzata trasferisce i diritti dell’esecutato, con le protezioni previste contro diritti inopponibili alla procedura. Non è una promessa negoziale privata ma un trasferimento giudiziale.

Si verificano diritto effettivo del debitore, bene individuato e formalità concorrenti. Per mobili rilevano anche gli effetti del possesso di buona fede.

Non si trasferisce sempre un diritto maggiore di quello espropriato. Diritti opponibili, evizione e limiti della descrizione del bene restano da valutare; non ogni pretesa anteriore sopravvive automaticamente.

Esempio pratico

Una casa è aggiudicata dopo un’alienazione inopponibile al pignorante: l’acquirente verifica la protezione del proprio trasferimento rispetto a quella vendita.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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