Codice civile
Art. 2922 c.c. — Vizi della cosa. Lesione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La vendita forzata esclude la garanzia ordinaria per vizi e l’impugnazione per lesione. L’acquirente deve valutare il bene nell’ambito delle condizioni della vendita giudiziale.
Si distingue un difetto qualitativo dalla radicale diversità del bene trasferito rispetto a quello posto in vendita. Natura della vendita e rimedio processuale devono essere individuati.
L’esclusione non equivale a immunità per ogni irregolarità o a eliminazione della tutela per evizione. Vendite concorsuali e casi di aliud pro alio vanno verificati nel loro regime.
Esempio pratico
L’immobile aggiudicato presenta umidità: l’acquirente distingue il vizio ordinario da un’eventuale radicale difformità, senza applicare automaticamente la garanzia della vendita privata.
Giurisprudenza
Vendita concordataria e garanzia per vizi
Corte di cassazione, n. 4763, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce assimila la vendita concordataria descritta a quella concorsuale quanto all’esclusione della garanzia per vizi, anche nel particolare esito della procedura competitiva indicata.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.