Codice civile
Art. 2923 c.c. — Locazioni
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
In ogni caso l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e' anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Se nel contratto di locazione e' convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente puo' intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’opponibilità delle locazioni all’acquirente forzato dipende da data certa, durata e pubblicità. Per locazioni immobiliari oltre nove anni rileva la trascrizione anteriore al pignoramento.
Vanno ricostruiti inizio, canone, data certa e trascrizione. Il canone inferiore di un terzo al giusto prezzo o alle precedenti locazioni comporta lo specifico limite previsto.
Non ogni locazione anteriore garantisce permanenza illimitata. Sono distinti il caso della detenzione anteriore senza data certa e il patto di risoluzione per alienazione; la liberazione segue il rito pertinente.
Esempio pratico
Un contratto dodicennale non trascritto precede il pignoramento: l’aggiudicatario verifica il limite del novennio dall’inizio e l’eventuale canone vile.
Giurisprudenza
Canone vile e procedura esecutiva
Corte di cassazione, n. 9731, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce considera la locazione a canone vile inopponibile anche alla procedura, con potere del giudice dell’esecuzione di disporre la liberazione nei presupposti esaminati.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.