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Codice civile

Art. 2923 c.c. — Locazioni 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.

In ogni caso l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e' anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Se nel contratto di locazione e' convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente puo' intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’opponibilità delle locazioni all’acquirente forzato dipende da data certa, durata e pubblicità. Per locazioni immobiliari oltre nove anni rileva la trascrizione anteriore al pignoramento.

Vanno ricostruiti inizio, canone, data certa e trascrizione. Il canone inferiore di un terzo al giusto prezzo o alle precedenti locazioni comporta lo specifico limite previsto.

Non ogni locazione anteriore garantisce permanenza illimitata. Sono distinti il caso della detenzione anteriore senza data certa e il patto di risoluzione per alienazione; la liberazione segue il rito pertinente.

Esempio pratico

Un contratto dodicennale non trascritto precede il pignoramento: l’aggiudicatario verifica il limite del novennio dall’inizio e l’eventuale canone vile.

Giurisprudenza

  • Canone vile e procedura esecutiva

    Corte di cassazione, n. 9731, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce considera la locazione a canone vile inopponibile anche alla procedura, con potere del giudice dell’esecuzione di disporre la liberazione nei presupposti esaminati.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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