Codice civile
Art. 2921 c.c. — Evizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puo' ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione e' gia' avvenuta, puo' ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione e' soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non puo' ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Chi subisce evizione dopo l’acquisto forzato può recuperare il prezzo nei modi previsti. Prima e dopo la distribuzione cambiano soggetti e importi della restituzione.
Occorre perdita del diritto per una pretesa prevalente, totale o parziale, e ricostruzione di prezzo, spese e riparto. È considerato anche il pagamento per evitare l’evizione.
Non ogni difetto della cosa è evizione. Non si recupera il prezzo da creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa non era opponibile; la responsabilità del procedente resta distinta.
Esempio pratico
L’aggiudicatario perde metà del bene per un diritto opponibile: ricostruisce la quota proporzionale del prezzo e i destinatari del riparto.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.