Codice civile
Art. 2931 c.c. — Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione II - Dell’esecuzione forzata in forma specifica
Testo dell'articolo
Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’obbligo di fare inadempiuto può essere eseguito a spese dell’obbligato nelle forme processuali. Il rimedio consente l’attuazione coattiva di una prestazione concretamente eseguibile.
Servono titolo e contenuto determinato dell’opera. Il giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità nel quadro del diritto accertato.
Non ogni prestazione personale infungibile è sostituibile da un terzo. Condanna, esecuzione, risarcimento e misure coercitive hanno funzioni differenti e vanno valutati secondo il titolo.
Esempio pratico
Una sentenza impone la rimozione di opere: si chiedono le modalità di esecuzione a spese dell’obbligato invece di realizzare interventi non autorizzati.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.