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Codice civile

Art. 2930 c.c. — Esecuzione forzata per consegna o rilascio 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione II - Dell’esecuzione forzata in forma specifica

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Chi ha diritto alla consegna o al rilascio di una cosa determinata può ottenerne l’esecuzione forzata. Il rimedio realizza la prestazione materiale secondo il codice di rito.

Occorrono titolo esecutivo e bene individuato, oltre alle formalità della specifica esecuzione. Consegna di mobili e rilascio di immobili hanno modalità differenti.

Non basta il solo convincimento di essere proprietario per procedere privatamente. Questo rimedio non equivale all’espropriazione per denaro e non risolve da solo ogni controversia sul titolo.

Esempio pratico

Il locatore dispone di titolo per il rilascio: procede tramite l’esecuzione prevista, senza cambiare autonomamente le serrature mentre l’immobile è occupato.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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