Codice civile
Art. 2937 c.c. — Rinunzia alla prescrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.
Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.
La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Si può rinunciare alla prescrizione soltanto dopo che è compiuta e se si può disporre del diritto. La rinuncia può essere espressa o risultare da condotta incompatibile con l’eccezione.
Vanno provati compimento del termine, capacità e significato univoco della condotta. Il riconoscimento anteriore alla scadenza rileva invece come possibile interruzione.
Un comportamento ambiguo o una trattativa non equivalgono sempre a rinuncia. La rinuncia della parte non elimina necessariamente la tutela dei terzi interessati prevista dall’art. 2939.
Esempio pratico
Dopo il compimento il debitore riconosce senza riserve la pretesa come dovuta: si verifica la rinuncia tacita, distinguendola da una proposta transattiva condizionata.
Giurisprudenza
Rinuncia tacita nella vicenda ereditaria
Corte di cassazione, n. 23637, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce ravvisa un possibile riconoscimento incompatibile con la prescrizione nell’ammissione del coerede a partecipare alla divisione, nella specifica fattispecie.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.