Codice civile
Art. 2944 c.c. — Interruzione per effetto di riconoscimento
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione III - Dell’interruzione della prescrizione
Testo dell'articolo
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo interrompe la prescrizione. Può emergere da dichiarazioni o condotte che attestano il diritto nella fattispecie concreta.
Si accertano autore, contenuto, data e univocità. Un pagamento parziale o richiesta di rateazione devono essere letti con le eventuali riserve e contestazioni.
Non ogni interlocuzione equivale a riconoscimento. L’atto prima del compimento interrompe, mentre dopo può rilevare per rinuncia: non si confondono automaticamente i due effetti.
Esempio pratico
Il debitore chiede rate per una fattura riconoscendola dovuta: il creditore conserva la dichiarazione e verifica il nuovo termine, esaminando eventuali riserve.
Hai una fattura non pagata?
Calcola gratis quanto ti spetta: interessi, indennizzo e prescrizione.
Calcola quanto ti spetta →Giurisprudenza
Rateazione e riserva espressa
Corte di cassazione, n. 25575, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce esclude nella fattispecie tributaria che la richiesta di rateazione con espressa riserva equivalga automaticamente a riconoscimento interruttivo.
Fonte →Riconoscimento e condotta non equivoca
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 22948, 2024, Rv. 672213-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il riconoscimento del diritto può derivare da una condotta volontaria e consapevole anche senza un’intenzione specifica di interrompere la prescrizione. Il pagamento effettuato per evitare lo sfratto non costituisce però necessariamente un riconoscimento univoco del credito contestato.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.