Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2941 c.c. — Sospensione per rapporti tra le parti 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione II - Della sospensione della prescrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;

5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi;

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.

Coordinamento costituzionale LEXMAAT: il n. 1 si applica anche ai conviventi di fatto per Corte cost. 7/2026. Il n. 7 comprende le azioni di responsabilità contro amministratori in carica delle s.a.s. (322/1998), delle s.n.c. (262/2015) e delle associazioni non riconosciute (86/2025). Ambiti e presupposti dei dispositivi restano distinti; questo periodo non è un nuovo comma legislativo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La prescrizione resta sospesa nei rapporti elencati, per proteggere l’esercizio del diritto in situazioni particolari. Il tempo già trascorso si conserva e riprende dopo la causa sospensiva.

Si provano rapporto e durata. Il testo va integrato con Corte cost. 322/1998 per s.a.s., 262/2015 per s.n.c., 86/2025 per associazioni non riconosciute e 7/2026 per conviventi di fatto.

Le estensioni costituzionali hanno ambiti precisi, non riguardano qualunque amicizia o ente. L’occultamento deve essere doloso; crisi del rapporto, separazione e altri regimi richiedono valutazione concreta.

Esempio pratico

Due conviventi di fatto hanno un credito reciproco: si documentano esistenza e durata della convivenza per valutare la sospensione secondo la pronuncia del 2026.

Giurisprudenza

  • Responsabilità degli amministratori di s.a.s.

    Corte costituzionale, sentenza n. 322, 1998 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La pronuncia integra il numero 7 includendo la sospensione tra società in accomandita semplice e amministratori in carica per le azioni di responsabilità.

    Fonte →
  • Responsabilità degli amministratori di s.n.c.

    Corte costituzionale, sentenza n. 262, 2015 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La pronuncia estende il numero 7 alle azioni di responsabilità della società in nome collettivo contro gli amministratori finché sono in carica.

    Fonte →
  • Amministratori di associazioni non riconosciute

    Corte costituzionale, sentenza n. 86, 2025 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La pronuncia integra il numero 7 con la sospensione delle azioni di responsabilità tra associazioni non riconosciute e amministratori in carica.

    Fonte →
  • Sospensione tra conviventi di fatto

    Corte costituzionale, sentenza n. 7, 2026 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La pronuncia integra il numero 1 con la sospensione tra conviventi di fatto. Esistenza e durata della convivenza devono essere accertabili; registrazione anagrafica agevola la prova senza esserne l’unico mezzo.

    Fonte →
  • Associazioni non riconosciute e amministratori

    Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 18126, 2025, Rv. 675913-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La Cassazione applica l’integrazione costituzionale del numero 7, estendendo la sospensione della prescrizione alle azioni di responsabilità dell’associazione non riconosciuta verso i propri amministratori finché rimangono in carica.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo legislativo distinto dalle integrazioni additive: Corte cost. 322/1998, 262/2015, 86/2025 al n. 7; 7/2026 al n. 1. Decisione 1 dicembre 2025 e deposito 23 gennaio 2026 per quest’ultima.

Articoli collegati