Codice civile
Art. 2942 c.c. — Sospensione per la condizione del titolare
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione II - Della sospensione della prescrizione
Testo dell'articolo
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita' di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacita';
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La sospensione per minori non emancipati e interdetti riguarda il periodo senza rappresentante legale e i sei mesi successivi alla nomina o cessazione dell’incapacità. Sono previste anche specifiche situazioni belliche.
Occorre provare la condizione legale e le date rilevanti. Le disposizioni speciali possono incidere sul regime applicabile al singolo diritto.
La minore età da sola non sospende ogni prescrizione se esiste un rappresentante. Fragilità, incapacità naturale e servizio militare fuori dalle condizioni legali non sono automaticamente assimilabili.
Esempio pratico
Il minore rimane senza rappresentante: il calcolo distingue il periodo protetto e i sei mesi successivi alla nomina, conservando il tempo precedente pertinente.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.