Codice civile
Art. 2940 c.c. — Pagamento del debito prescritto
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il pagamento spontaneo di un debito prescritto non è ripetibile per la sola prescrizione. L’ordinamento conserva l’adempimento volontario pur consentendo al debitore di opporre il termine.
Si accertano esistenza del debito originario, prescrizione e spontaneità del pagamento. È distinto il pagamento di una somma mai dovuta.
Non ogni pagamento eseguito in qualunque situazione è protetto: vanno verificati gli eventuali diversi vizi o titoli di restituzione. La norma non rende obbligatorio adempiere un credito già prescritto.
Esempio pratico
Il debitore paga volontariamente un vecchio prestito prescritto: non può chiedere restituzione soltanto perché scopre poi di poter opporre la prescrizione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.