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Art. 2940 c.c. — Pagamento del debito prescritto 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il pagamento spontaneo di un debito prescritto non è ripetibile per la sola prescrizione. L’ordinamento conserva l’adempimento volontario pur consentendo al debitore di opporre il termine.

Si accertano esistenza del debito originario, prescrizione e spontaneità del pagamento. È distinto il pagamento di una somma mai dovuta.

Non ogni pagamento eseguito in qualunque situazione è protetto: vanno verificati gli eventuali diversi vizi o titoli di restituzione. La norma non rende obbligatorio adempiere un credito già prescritto.

Esempio pratico

Il debitore paga volontariamente un vecchio prestito prescritto: non può chiedere restituzione soltanto perché scopre poi di poter opporre la prescrizione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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