Codice civile
Art. 317-bis c.c. — Rapporti con gli ascendenti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli ascendenti possono mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e chiedere tutela quando tali rapporti vengono impediti. I provvedimenti devono servire esclusivamente l’interesse del minore, non una pretesa degli adulti a tempi di visita immutabili.
Esempio pratico
Una nonna è esclusa dalla vita del nipote: può chiedere provvedimenti idonei al giudice, che valuta la relazione e gli effetti sul bambino.
Giurisprudenza
Richiesta del genitore sui rapporti con i nonni
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 3539, 2025, Rv. 673960-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel giudizio di separazione, il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c..
Fonte →
Note
Rinvio testuale al secondo comma dell’articolo 336, oggi abrogato: necessario coordinamento con il rito familiare. I precedenti sul vecchio 317-bis non sono automaticamente pertinenti alla disposizione sui rapporti con gli ascendenti.